L'Accesso "Civico" (previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013)
Ultima modifica 16 settembre 2021
Per “accesso civico” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione - Visualizza tale Decreto su Normattiva.
Tale Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), al comma 1 prevede infatti che «L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione»
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza .
Può essere redatta sul modulo (scarica modulo) appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo link
- tramite posta ordinaria al Comune di Villa Carcina - Via XX Settembre nr. 2 - Villa Carcina (BS)
- tramite fax al n. 030.8984.306
- direttamente presso gli Uffici Comunali
Il procedimento: Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web del Comune l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo , il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web del Comune quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell'accesso civico: Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio