Descrizione
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.
L’accordo non dovrà essere formalizzato in alcun modo ulteriore rispetto alla dichiarazione resa nell’atto di nascita e nel caso in cui la nascita venisse dichiarata da un solo genitore (ad esempio quando il figlio nasce da genitori coniugati), sarà quest’ultimo ad assumersi la responsabilità di agire in accordo con l’altro genitore.
In caso di mancato accordo, i genitori si dovranno rivolgere al Tribunale di competenza territoriale.
Qualche esempio
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:
- ROSSI VERDI (cognome paterno + cognome materno)
- VERDI ROSSI (cognome materno + cognome paterno)
- ROSSI (solo cognome paterno)
- VERDI (solo cognome materno)
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:
- ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
- VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
- ROSSI (solo cognome paterno)
- VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)
Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.
Per tutti coloro che, nati prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, volessero modificare il proprio cognome (ad esempio aggiungendo quello materno) si dovranno rivolgere alla Prefettura del luogo di residenza.
Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2024, 12:30